Giochi in Trentino. Il distanziometro a Dimaro (TN) è di 1 km, ma per il Tar non c'è effetto espulsivo: un bar dovrà rimuovere le slot
ROMA - Il distanziometro di 1000 metri introdotto nel Comune di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, è legittimo così come il calcolo delle distanze con il criterio del raggio. Per questo, un bar presente in paese dovrà rimuovere gli apparecchi da gioco.
Lo ha deciso il Tar di Trento, che ha respinto il ricorso della titolare contro il provvedimento. Al centro della questione la legge provinciale del 2015 in materia di giochi, resa ancora più severa dal Comune in questione, che ha aumentato a un chilometro la distanza minima dai luoghi sensibili per poter collocare apparecchi da gioco. Secondo la mappatura effettuata dall'amministrazione locale, infatti, il bar è posto a 272 metri da un parco pubblico secondo il criterio del raggio, mentre calcolando una distanza secondo il percorso pedonale più breve la distanza aumenta a 750 metri.
LA DECISIONE – Nella sentenza si legge però come non si rilevi “con immediatezza ai fini della prova dell’effetto espulsivo, inducendo piuttosto a ritenere non tanto preclusa quanto marginalizzata in una porzione residuale del Comune la permanenza degli apparecchi da gioco di cui trattasi”.
Quanto alla distanza di ben un chilometro adottata a Dimaro, i giudici spiegano che essa è legittima secondo la legge regionale del Trentino, dove si legge che “i comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista per la collocazione degli apparecchi da gioco”.
Anche la misurazione delle distanze con il criterio del raggio, ben più severa rispetto a quella del percorso pedonale, risulta legittima secondo il Tar, il quale spiega che “trova ragione e coerenza nella ratio della legge provinciale in termini di limitazione della diffusione del gioco, di promozione della prevenzione e del contrasto delle dipendenze da gioco, nonché di cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito”. Inoltre, il criterio del raggio “risponde pure maggiormente all’esigenza di certezza degli operatori economici”, poiché secondo il tribunale essi sono “posti nelle condizioni di conoscere preventivamente, senza subire i rischi di eventuali mutamenti dei percorsi pedonali collegati alle concrete esigenze della viabilità, la chiara e stabile distanza richiesta dai luoghi identificati come sensibili”.
Quanto al termine di cinque anni per la rimozione degli apparecchi dal momento in cui viene stabilita la distanza minima (in questo caso a giugno 2019), il Tar risponde che “appare sufficiente ribadire che i due apparecchi da gioco sono stati collocati nell’esercizio pubblico dal 3 marzo 2023 allorquando era già vigente il divieto di installazione degli apparecchi nella circonferenza di interdizione tracciata dal raggio di 1000 metri”.